Condizioni Generali di Contratto (CGC) per le Pulizie Finali

Putz24.ch è un marchio di Menum GmbH, Bächigenstrasse 18, 9212 Arnegg, Svizzera. Le presenti Condizioni Generali (CGV) regolano i rapporti commerciali tra Putz24.ch e i clienti. Prenotando i nostri servizi, il cliente accetta le seguenti condizioni.

Aggiornato al 01.07.2025

Condizioni generali di contratto (CGC) per la pulizia di fine locazione
Pulizie finali per appartamenti e uffici

1. disposizioni generali

1.1 ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutti i contratti stipulati tra Putz24, un marchio di Menum GmbH, Bächigenstrasse 18, 9212 Arnegg (di seguito “fornitore di servizi”) e i suoi clienti (di seguito “committente”) per servizi di pulizia finale una tantum.

1.2 conclusione del contratto
Il contratto si perfeziona quando il committente prenota una pulizia di fine locazione sul sito web del fornitore di servizi e compila interamente il configuratore. Al momento dell’invio del modulo, al committente viene richiesto di accettare le presenti condizioni generali. Con la conferma della prenotazione, il committente conclude un contratto vincolante con il fornitore di servizi. La conferma dell’ordine viene inviata automaticamente via e-mail e include le condizioni generali di contratto.
Inoltre, tutti i costi previsti vengono mostrati chiaramente sul sito web.

1.3 modifiche delle condizioni generali
Il fornitore di servizi si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali. Le modifiche saranno comunicate al committente in tempo utile prima dell’entrata in vigore e si considerano accettate se il committente non presenta opposizione entro 14 giorni.

2. descrizione dei servizi

2.1 ambito del servizio
Il fornitore di servizi offre i seguenti servizi una tantum:
– pulizia finale secondo la conferma d’ordine generata tramite il configuratore disponibile sul sito web.

2.2 periodo di esecuzione
La pulizia viene effettuata alla data concordata nel contratto. Le modifiche devono essere effettuate per iscritto.

2.3 clausola di cancellazione
Il fornitore di servizi si riserva il diritto di non eseguire il contratto in caso di carenza di personale o difficoltà nella pianificazione, e di annullare la ricerca o il contratto in qualsiasi momento. Il committente verrà informato immediatamente in tal caso.

3. prezzi e pagamento

3.1 determinazione dei prezzi
I prezzi dei servizi sono indicati nella conferma d’ordine allegata. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA, salvo diverso accordo.

3.2 condizioni di pagamento
Il committente può scegliere tra diverse modalità di pagamento. In caso di pagamento con carta di credito o TWINT possono essere applicati costi aggiuntivi. Le fatture devono essere pagate entro dieci giorni netti dalla data di emissione senza sconti. Per ordini di maggiore entità può essere concordato un pagamento anticipato.
Inoltre: alla seconda sollecitazione viene addebitata una penale di CHF 50.00.

4. durata del contratto e disdetta

4.1 durata del contratto
Questo contratto ha validità limitata alla durata del servizio una tantum e termina automaticamente al completamento dei servizi concordati. Poiché offriamo solo interventi singoli, la durata contrattuale assicura che non vi sia disdetta immediata dopo il servizio.

4.2 disdetta
La disdetta anticipata è possibile solo per giusta causa e deve avvenire per iscritto. Il diritto di disdetta straordinaria resta invariato.
In caso di disdetta da parte del committente, il fornitore ha diritto a richiedere l’intero importo concordato.

5. responsabilità

5.1 responsabilità del fornitore di servizi
Il fornitore di servizi è responsabile per danni causati da colpa grave o dolo. È esclusa ogni responsabilità per colpa lieve.

5.2 esclusione di responsabilità
Il fornitore di servizi non risponde per danni causati da forza maggiore, eventi imprevedibili o da azioni del committente.

5.3 garanzia di accettazione
Senza garanzia di accettazione:
Se il committente non ha prenotato una garanzia di accettazione secondo la conferma d’ordine, il fornitore non è responsabile per eventuali reclami o difetti riscontrati dopo l’accettazione dell’immobile da parte del committente o di terzi.

Con garanzia di accettazione:
Se il committente ha prenotato la garanzia di accettazione, è tenuto a verificare immediatamente la pulizia e a segnalare eventuali difetti per iscritto entro sette (7) giorni dalla consegna dell’immobile. Trascorso tale termine, il fornitore non assume alcuna responsabilità.

6. assicurazione
Il fornitore dispone di un’assicurazione di responsabilità civile aziendale pari a CHF 5’000’000. Tale assicurazione copre i danni che si verificano durante l’esecuzione del contratto.

7. personale
Il fornitore si riserva il diritto di impiegare personale qualificato per l’esecuzione dei servizi. Si assicura che il personale sia adeguatamente formato e qualificato.

8. responsabilità del cliente
Il committente si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a contribuire all’esecuzione del contratto. In particolare, garantisce l’accesso all’immobile da pulire al momento concordato.

9. riservatezza
Entrambe le parti si impegnano a trattare in modo strettamente confidenziale tutte le informazioni acquisite durante il rapporto contrattuale e a non divulgarle a terzi. Ciò include in particolare documenti, dati personali e informazioni su residenza, reddito e proprietà. Il committente riconosce di essere soggetto a un obbligo di riservatezza anche in merito ai segreti aziendali. Per segreti aziendali si intendono tutte le informazioni la cui divulgazione possa arrecare danno al fornitore o ai suoi dipendenti. Questo obbligo rimane valido anche dopo la cessazione del contratto.

10. divieto di concorrenza
È vietato al committente, senza esplicita autorizzazione scritta del fornitore, ingaggiare o contattare per conto proprio o di terzi i dipendenti del fornitore. Ciò include in particolare la mediazione o la conclusione di relazioni commerciali con i dipendenti. Anche dopo la cessazione del contratto, il committente non potrà assumere direttamente o indirettamente i dipendenti del fornitore per un anno nei settori in cui opera il fornitore.

11. penale contrattuale
In caso di violazione delle disposizioni sulla riservatezza (art. 9) o sul divieto di concorrenza (art. 10), il committente si impegna a pagare una penale contrattuale pari a CHF 2’000.00 per ogni singola violazione. Inoltre, il committente è pienamente responsabile di tutti gli ulteriori danni.
Il pagamento della penale non esonera dall’obbligo di adempiere al contratto. Il fornitore ha il diritto di esigere la cessazione della violazione e il rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza anche in futuro.

12. modifiche e integrazioni
Le modifiche o integrazioni del presente contratto devono avvenire per iscritto e con il consenso di entrambe le parti.

13. foro competente e diritto applicabile

13.1 foro competente
Per tutte le controversie derivanti da o collegate al presente contratto, le parti concordano come foro esclusivo San Gallo.

13.2 diritto applicabile
Il presente contratto è regolato esclusivamente dal diritto svizzero.

14. clausola salvatoria
Se una disposizione del contratto risulta invalida, la validità delle restanti disposizioni non è compromessa. Le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con una che si avvicini il più possibile allo scopo economico della clausola originale.

15. disposizioni finali
Il presente contratto contiene tutte le intese tra le parti e sostituisce tutti gli accordi precedenti, sia orali che scritti.